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venerdì, dicembre 30, 2005
Tribunale di L’Aquila. Sentenza n.
15 dicembre 2005, n. 622 nei confronti del giudice Luigi Tosti
Tribunale di L’Aquila. Sentenza n. 15 dicembre 2005, n. 622
TRIBUNALE DI L’AQUILA
Innanzi al Tribunale di l’Aquila, Sezione Unica composto da:
Dott. C. Tatozzi – Presidente
Dott. E. Bozzelli - Giudice
Dott. G. Romano Gagarella - Giudice
Alla pubblica udienza del 18 novembre 2005 ha pronunciato e
pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nei confronti di:
Tosti Luigi, nato a Cingoli il 3..1948, residente ed
elettivamente domiciliato in […]; Libero presente
Imputato nel proc. n. 638/05 del reato p. e p. degli artt. 81, 328
c.p. perché, nella sua qualità di giudice presso il Tribunale di
Camerino si asteneva dal tenere udienze nei giorni 24, 25 maggio
2005, 6, 8, 10, 13, 20, 21 giugno e 4 luglio 2055 che doveva
trattare senza ritardo per ragioni di giustizia indebitamente
motivandola espressamente per la presenza in aula del “crocifisso”.
Acc. in Camerino il 24 e 25 maggio 2005, il 6, 8, 10 13, 20, 21
giugno 2005 e 4 luglio 2005.
Proc. N. 637/05 del reato p. e p. degli artt. 328 c.p. poiché, nella
sua qualità di Giudice presso il Tribunale di Camerini di asteneva
dal tenere udienze nei giorni 9, 10, 11, 13, 16 e 27 maggio 2055 che
doveva trattare senza ritardo per ragioni di giustizia indebitamente
motivandola espressamente per la presenza in aula del “crocifisso”.
Acc. in Camerino il 9, 10, 11, 13, 16 e 27 maggio 2005-12-22.
Con l’intervento del P.M. Dr. Pinelli;e di Avv. Visconti in
sostituzione dell’Avv. Brandina e Avv. Fabio Pierdominici del Foro
di Camerino.
Le parti hanno concluso come segue: il P.M. conclude e chiede la
condanna alla pena di anni 1 di reclusione. La difesa Avv.
Pierdominici conclude e chiede l’assoluzione perché il fatto non
sussiste. L’Avv. Visconti conclude e chiede l’assoluzione perché il
fatto non sussiste.
MOTIVAZIONI
Tosti Luigi è stato tratto al giudizio immediato di questo Tribunale
nei distinti procedimenti nn. 673/05 e 638/05 R.G. Trib. secondo i
criteri e le modalità di cui agli artt. 453 e segg. c.p.p. per
rispondere di diversi fatti-reato di rifiuto di atti d’ufficio
–artt. 81 cpv e 328 c.p.– compiuti nel periodo tra il 9 maggio ed il
4 luglio del 2005.
L’odierno pubblico dibattimento è stato celebrato, inizialmente,
alla presenza dell’imputato: quest’ultimo, poi, ha ritenuto di
allontanarsi, con il che il dibattimento è proseguito in sua
“assenza”, non avendo considerato soddisfatte le proprie esigenze,
ampiamente esposte dallo stesso Tosti con dichiarazioni spontanee e
sostenute pure dai suoi difensori, di vedere proseguire il processo
in un’udienza “regolarizzata”, secondo le direttive della circolare
del “Ministro Rocco” del 29.05.1926, dalla presenza del crocifisso
od, almeno, caratterizzata dalla possibilità di esporre nell’aula
stessa i simboli del proprio credo religioso. Dopo la decisione
sulle questioni preliminari e sulle altre richieste avanzate dalla
difesa, il processo, in esito all’ammissione delle prove richieste
dalle parti ed alla loro assunzione, veniva definito con la
pronuncia di cui in dispositivo.
E’ stato fatto carico al Tosti di essersi rifiutato indebitamente,
quale giudice presso il Tribunale di Camerino, di tenere senza
ritardo le udienze per i procedimenti ad esso assegnati per ragione
di giustizia nei giorni 9, 10, 11, 13, 16 e 27 maggio 2005 ed,
ancora, nei giorni 24, 25 maggio, 6, 8, 10, 13, 20, 21 giugno e 4
luglio 2005, indicando, come motivo della decisione di astenersi, la
presenza del crocifisso nei locali destinati alla trattazione delle
cause.
E’ stato prospettato dall’accusa che il comportamento reiteratamente
assunto dal giudicabile per un lungo periodo e che ha condotto alla
sostanziale paralisi dell’attività professionale del Tosti
–arbitrariamente rifiutata finanche dopo essere stato autorizzato a
tenere le udienze nel proprio ufficio ed, addirittura, in aula priva
di crocifisso– valga ad integrare non solo l’elemento oggettivo
dell’ipotesi del “rifiuto di atti d’ufficio”, prevista dal 1° comma
dell’art. 328 c.p., ma pure l’elemento intenzionale della
fattispecie in discussione –dolo generico– senza che possano
considerarsi sussistenti plausibili giustificazioni, rinvenibili
nella legge o negli atti e comportamenti dell’autorità
amministrativa, che valgano a scriminare il carattere indebito del
“rifiuto”.
Orbene è convinzione di questo Collegio che la tesi del Pubblico
Ministero sia integralmente da condividere.
Non è ozioso premettere che il Tribunale ritiene non debbano essere
coinvolti più del necessario, per la soluzione del caso concreto,
gli aspetti di carattere ideologico che l’imputato e gli stessi
difensori hanno cercato, invece, di prospettare come fondamentali
ed, addirittura quelli dirimenti il thema decidendum: le “sentite”
digressioni di indole ideologica rappresentate al collegio, con non
comune vivacità, dal pervenuto e dai suoi difensori non possono
prevalere sugli aspetti, processuali e sostanziali, che, invece,
vanno qui precipuamente affrontati.
In punto di fatto è incontrovertibile, ma non è neanche contestato
–proprio la posizione assunta dal T. e la sua strategia difensiva
finiscono per muovere proprio da tale assunto di fatto– che costui,
nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni giurisdizionali
presso il Tribunale di Camerino, in una certa epoca, inquadrata nel
periodo maggio-luglio 2005, si sia, inopinatamente, determinato a
rifiutare la prestazione delle sue mansioni (trattazione per ragione
di giustizia di udienze) adducendo, come motivazione, la carenza di
“neutralità” degli ambienti, in cui si sarebbero dovuti trattare i
procedimenti assegnatigli, per la presenza in essi del simbolo
religioso dei cristiani o, quantomeno, perché non era parimenti
consentito esporre in detti locali i simboli (ad esempio la “menorà”)
di “altre ideologie o confessioni religiose”, tra cui quella
ebraica. E’, peraltro, certo che l’imputato abbia reiterato il
rifiuto delle prestazioni finanche dopo essere stato autorizzato a
“tenere le udienze” nella propria stanza (condotta questa solo
all’inizio adottata dall’imputato) o dopo che era stata posta a sua
disposizione un’aula attrezzata senza il crocifisso. Su entrambi gli
aspetti hanno offerto precisazioni sia il presidente del Tribunale
di Camerino, Dott. Aldo Alocchi, sia il cancelliere di
quell’ufficio, Crucianelli Ermanno, sentiti in udienza (vedi ai
fogli 26, 28, 29, 32, 43, 44, 49 del verbale in atti). Risolutiva
per tal verso, poi, appare la risposta data dal Tosti il 26 maggio
2005 alla nota in data 25 maggio –n. 18 int.– del Presidente Alocchi
(entrambe acquisite agli atti), nella quale risposta il prevenuto
aveva inteso spiegare le ragioni del suo rifiuto a tenere le udienze
nella propria stanza o in stanza priva del simbolo religioso del
crocifisso.
Sussiste perciò la prova in causa che astensione-rifiuto
dell’attività giurisdizionale vi sia stata, che essa sia stata
ripetuta e, almeno per un certo periodo, continuativa e che la
tenuta da parte del T. delle udienze, per la trattazione personale
di procedimenti assegnatigli o, comunque, da trattare da parte del
tribunale, sia stata dallo stesso imputato volontariamente impedita
(per quanto dipendente dalle sue iniziative): circostanze di fatto
trasfuse nella rubrica e costituenti nucleo stesso dell’addebito
delineato come illecito penalmente sanzionabile.
Resta da verificare se nel caso in esame la condotta obiettivamente
antigiuridica del giudice sia stata anche “indebita” ovvero se,
nelle ragioni adottate dal Tosti a sostegno del rifiuto da lui
consapevolmente prestato, siano ravvisabili gli estremi di quella
“giustificazione” costituita dall’inevitabile necessità, in costanza
di un conflitto d’interessi tra il compimento dell’atto o
dell’attività richiesta al p.u. e l’esercizio da parte sua di
diritti o facoltà costituzionalmente garantiti, di far prevalere
questi ultimi; con l’evidente pari esigenza che tra la posizione
personale del p.u., meritevole di tutela, ed il rifiuto del
compimento dell’atto o dell’attività sussista un vincolo di c.d.
causalità immediata.
In funzione di tale verifica riemergono gli aspetti di carattere
preponderantemente ideologico cui prima si è fatto riferimento. Il
T. adduce che il “rifiuto” della funzione giurisdizionale da lui
pure dovuta è giustificato dall’insopprimibile esigenza del rispetto
della propria libertà di coscienza –che è inscindibilmente connessa
a quello di “laicità” dello Stato ed agli altri della libertà
religiosa del cittadino di manifestare il proprio pensiero e di
professare la propria fede religiosa– che si concreta, nello
specifico, nella "neutralità" delle aule, in sintesi raggiungibile
solo attraversi la rimozione del simbolo religioso cristiano neppure
prescritto dal legislatore ma previsto da un mero vecchissimo
provvedimento ministeriale, in cui svolgere le proprie mansioni di
giudice (e non già solo di quello contingentemente occupate per il
disbrigo di taluni affari, ma di tutte quelle in cui si concreta la
funzione giurisdizionale). L’imputato, facendo determinante
riferimento, come sostegno alle proprie argomentazioni, alla
pronuncia della S.C. n. 4237 del 1 marzo – 6 aprile del 2000
(ricorrente Montagnana), conclude che l’eventuale accettazione del
Crocifisso –che sarebbe stata ineluttabile proseguendo nello
svolgimento delle proprie mansioni senza pretenderne la rimozione
dalle aule giudiziarie– avrebbe rappresentato, appunto, una lesione,
oltre che della pari dignità delle religioni e delle convinzioni di
coloro che religioni non hanno e, dunque, della laicità dello Stato,
pure del diritto a manifestare liberamente il pensiero e della
libertà di coscienza.
E’ convinzione del Tribunale che nel caso in esame il “rifiuto”
ripetutamente manifestato dal T. all’esercizio giurisdizionale sia
stato “indebito”, soprattutto nella considerazione che certamente il
Tosti all’inizio della propria attività e poi a lungo per anni, ha
concretamente accettato le condizioni in cui si svolgevano le
proprie funzioni sino al 2003 epoca in cui la “coscienza” ha indotto
il giudicabile ad assumere l’attuale posizione (si dice, nella
memoria difensiva depositata, perché all’uopo sollecitato da due
legali presenti nei locali del Tribunale di Camerino e, quindi, se
ne deduce una posizione maturata non per proprie, piene e
consolidate, convinzioni e determinazioni; vedi foglio 12 della
memoria) non dimessa neppure quando le condizioni per lo svolgimento
delle sue personali mansioni sono state adattate alle rappresentate
esigenze di “neutralità”, di “imparzialità” e di “eguaglianza”
dell’ambiente deputato alla formazione del processo decisionale
(vedi foglio 9 della memoria difensiva depositata il 16.11.2005 in
atti).
Prima di ogni altra considerazione, merita sgombrare il campo
dall’incidenza che, nelle aspettative dell’imputato, dovrebbe
rivestire in causa il precedente giurisprudenziale costituito dalla
sentenza c.d. “Montagnana” alla quale il prevenuto sembra restare
“vincolato”, tanto da farne ripetutamente il parametro defensionale
più solido della propria attuale strategia processuale. Dovrebbero
essere evidenti le differenze, non marginali, tra la materia del
contendere oggetto della decisione della S.C. del 16 aprile 2000 e
quella oggetto dell’odierno procedimento: mentre la situazione nella
quale versava il Montagnana Marcello, chiamato a svolgere la
funzione di “scrutatore” nelle elezioni politiche del 27/28 marzo
1994, era caratterizzata dal fatto che egli una volta nominato, ove
avesse voluto sottrarsi al doveroso pubblico ufficio di “scrutatore”
(con tutto il contenuto, proprio di tale funzione, di espressione e
manifestazione della potestà amministrativa”, richiamata dalla S.C.;
cfr. a fol. 4 della pronuncia), avrebbe dovuto addurre e dimostrare
l’esistenza di un “giustificato motivo” che si ritenne, poi, di
individuare proprio nella “libertà di coscienza e religiosa” e nella
“laicità dello Stato” che sarebbero state lese dalla necessità di
svolgere l’ufficio “impostogli” in un seggio che, seppur non munito
del simbolo religioso dei cristiani, era, comunque, parte di una
“intera organizzazione elettorale” dotata obbligatoriamente di
arredi comprensivi del simbolo contestato, la situazione in cui
versava il T. era quella di essere obbligato a svolgere le sue
ordinarie funzioni giurisdizionali (di pari, se non superiori, rango
e rilievo pubblicistici), per il cui esercizio non è previsto da
parte del legislatore alcun “giustificato motivo” atto a
legittimarne il rifiuto. La difformità non deve apparire di poco
conto in quanto nel caso delle funzioni di scrutatore il “motivo”
-legislativamente previsto (cfr. l’art. 108 del d.p.r. 30.3.1957 n.
361)- può giungere, ove “giustificato”, a bilanciare ed, anzi, a
prevalere sulla “prestazione richiesta od imposta da una specifica
disposizione” e, in generale, sull’adempimento dell’incarico e della
funzione, nell’ipotesi, invece, dell’espletamento delle funzioni
giurisdizionali -per il quale non sono previste, come già
anticipato, situazioni particolari di “giustificato motivo” che
abilitino all’astensione- non è possibile, di norma, alcun
bilanciamento e, men che meno, alcuna prevalenza di esso “motivo”
sull’obbligo della loro prestazione. La diversità ora ricordata
rende dunque la fattispecie concreta di cui qui ci si sta occupando
non assimilabile, come accennato, a quella vagliata dalla citata
sentenza della Corte regolatrice e, dunque, non del tutto
appropriato il continuo, pedissequo richiamo a quel precedente
giurisprudenziale.
Ad avviso del Collegio per apprezzare ciò che rende “indebita”
l’astensione dall’esercizio della funzione giurisdizionale
realizzata dal Tosti deve muoversi proprio dalla ricordata
differenza: il mancato espletamento della sua attività mai avrebbe
potuto essere legittimata da un presunto bilanciamento delle
esigenze discendenti dalla legittima tutela della libertà religiosa
o di coscienza ovvero del principio di laicità dello stato –ed
ancora meno dal loro prevalere– sul dovere di inadempimento delle
proprie funzioni di giudice. L’obbligo di esercitare queste ultime
sarebbe stato ed è per il Tosti (sul punto vale la pena di
rammentare gli artt. 1, primo comma, e 4, secondo comma, della
Costituzione) da assolvere in via “primaria”, nella considerazione,
peraltro, che subito egli fu posto nelle condizioni logistiche
idonee a rendere, comunque, compatibile lo svolgimento della sua
attività giurisdizionale con le rappresentate, seppur
“tardivamente”, irrinunciabili esigenze, discendenti dalla “libertà
di coscienza e di religione”, dalla “libertà di manifestazione del
pensiero” e dal “principio di laicità dello Stato”, consentendogli
l’esercizio di essa in ambienti privati dei simboli religiosi
cristiani, “privilegio” dei cattolici (si è detto sopra con
autorizzazione a “lavorare” nella propria stanza, dapprima, ed in
un’aula “neutrale” poi). L’evidenza dello squilibrio generato dalla
sollecitazione di una prevalenza della tutela delle libertà e dei
principi su richiamati sull’adempimento del dovere commesso alle
proprie fondamentali funzioni pubbliche, cui era ed è tuttora
sottoposto il Tosti per propria scelta, rende ancor meno
condivisibili le ragioni che il giudicabile rappresenta oggi a
propria “discolpa”: l’invocazione della rappresentata tutela,
maturata su sollecitazione altrui anche se, si sostiene, condivisa,
appare nella fattispecie, pretestuosa e non comprensibile sol che si
consideri che condotta del tutto analoga a quella assunta dal Tosti
potrebbe venire adottata da ciascuno dei novemila, circa, magistrati
italiani che dovesse determinarsi, di punto in bianco a per il solo
fatto della presenza dei Crocefissi in talune delle, pur numerose,
sale giudiziarie del paese, a rifiutare le proprie funzioni in nome
della necessaria salvaguardia degli stessi libertà e principio prima
citati; situazione di possibile totale carenza di “giustizia”,
questa, non diversamente risolvibile se non attraverso la
generalizzata rimozione del simbolo cristiano realizzata con
l’abrogazione dei quell’antico decreto ministeriale che ebbe ad
istituirne l’apposizione, in uno con l’effige del Re, nelle aule di
udienza.
Quanto all’ultimo degli argomenti trattati dalla difesa del
prevenuto nella memoria difensiva, cioè al fatto che l’eventuale
prosecuzione della propria attività in aule prive del simbolo dei
cristiani avrebbe rappresentato una sorta di “ghettizzazione” per il
permanere del simbolo in altre aule e l’essere “costretto” ad
amministrare giustizia in ambienti residuali, anche volendo
trascurare l’evidenza dell’iperbole terminologica cui si è voluti
far ricorso, giova osservare che anch’esso non è pertinente e
concludente. Infatti è stato proprio il Tosti a riconoscere di
avere, per propria scelta, esercitato, in precedenza, le funzioni
nella propria stanza od in altri ambienti privi del Crocefisso;
d’altronde una riprova evidente del fatto che “gestire le udienze”
in ambienti che non si presentino corredate del simbolo cristiano
sia evenienza “normale”, non eccezionale, è data proprio dal fatto
che nell’aula in cui è stato celebrato l’attuale dibattimento non
sia mai stato presente e non sia stato presente durante questo
procedimento il Crocefisso (l’affermazione che quest’aula potesse
essere stata predisposta “ad hoc” proprio per ospitare la causa
avente per protagonista il Tosti è destituita di ogni fondamento,
come già accennato nell’ordinanza adottata in sede preliminare dal
Collegio, trattandosi di aula ordinariamente riservata anche alla
celebrazione dei dibattimenti oltre che alla trattazione dei
procedimenti di competenza del GIP e del GUP e delle cause civili
anche collegiali).
In conclusione ritiene il Tribunale che debba essere affermata la
colpevolezza del giudicabile in presenza di tutti elementi,
obiettivo e subiettivo, dell’illecito configurato dall’accusa.
Ai fini della concreta determinazione della pena da irrogare al
Tosti, è innegabile il riconoscimento allo stesso delle circostanze
attenuanti generiche avuto soprattutto riguardo alla sua
incensuratezza. Considerata la continuazione tra tutti gli episodi
di rifiuto, ritenuta peraltro dallo stesso Pubblico Ministero almeno
per i fatti trattati nei due distinti procedimenti, e vagliati i
criteri tutti di cui all’art. 133 c.p., in specie l’entità del dolo
e le ragioni della condotta, equa appare per l’imputato la pena di
mesi sette di reclusione (partendo dalla pena base di mesi nove di
reclusione, diminuita a mesi sei per le attenuanti generiche ed
aumentata, come sopra, ai sensi dell’art. 81 c.p.). Alla condanna
segue l’obbligo del pagamento delle spese processuali.
Giusta quanto disposto dall’art. 31 c.p., alla condanna per il fatto
di omissione in parola deve seguire l’interdizione del T. dai
pubblici uffici per un periodo che può essere determinato nella sua
misura minima di anni uno.
I precedenti di vita dell’imputato e la ragionevole certezza che
egli possa astenersi in futuro dal commettere ulteriori illeciti
inducono a considerare fruibili da parte sua i benefici consentiti
dalla legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e segg. c.p.p. e 31 c.p.;
DICHIARA
Tosti Luigi colpevole dei reati ascrittigli nei procedimenti
riuniti, ritenuta la continuazione tra i reati stessi, e, concesse
le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi sette di
reclusione nonché al pagamento delle spese processuali.
Lo dichiara, inoltre, interdetto dai pp. uu. per la durata di anni
uno.
Ordina che la pena inflitta resti condizionalmente sospesa per i
termini e sotto le comminatorie di legge e che alla condanna non sia
fatta menzione sul certificato del casellario giudiziale.
Luigi Tosti commenta la sentenza della sua condanna
Commento la sentenza del Tribunale dell'Aquila del
18.11.05-15.12.05, che mi ha condannato per omissione di atti di
ufficio: la sentenza è già pubblicata sul sito
www.olir.it. Il mio
primo commento telegrafico è il seguente:
1°) Il Tribunale ha completamente eluso la questione relativa alla
nullità dell'intero dibattimento, derivante dal giustificato motivo
(presenza dei crocefissi nelle aule giudiziarie italiane) per il
quale io, nella mia qualità di "imputato" ed adducendo gli stessi
motivi di libertà di coscienza ritenuti fondati dalla Cassazione
nella sentenza 4273/2000, mi sono rifiutato di presenziare
all'udienza: non è stata neppure vagliata la richiesta di sollevare
conflitto di attribuzione o eccezione di incostituzionalità delle
norme processuali che consentono la celebrazione del processo in
assenza dell'imputato che, per motivi di libertà di coscienza
collegati alla presenza obbligatoria dei crocefissi nelle aule di
giustizia, si rifiuta di presenziare al dibattimento.
2°) il Tribunale ha omesso di esaminare il primo motivo da me
addotto a sostegno della legittimità del mio rifiuto, e cioè che
l'Amministrazione mi aveva negato il diritto di esporre la mia
menorà ebraica a fianco del crocifisso, così compiendo un atto di
discriminazione religiosa che ledeva sia il mio diritto
costituzionale all'eguaglianza (che implica il diritto alla non
discriminazione) che il mio diritto di libertà religiosa (non a caso
l'art. 58 del regolamento penitenziario attribuisce a tutti i
detenuti (e non ai soli detenuti cattolici) il diritto di esporre i
propri simboli nell'ambiente penitenziario). Infatti, in relazione a
questo comportamento "discriminatorio" dello Stato italiano "laico"
(!?!?!?), che integra gli estremi della discriminazione religiosa
prevista e punita come reato dall'art. 3 della L. 654/1975, io ho
addotto di essermi rifiuto di esercitare le mie mansioni
innanzitutto per legittima difesa, cioè per evitare di subire la
discriminazione religiosa derivante sia dal diniego di esposizione
del mio simbolo che dalla contestuale imposizione di un altro
simbolo, nel quale non solo non mi identifico, ma dal quale mi
dissocio per la sua storia criminale. Era dunque onere del Tribunale
valutare la sussistenza o meno di questa scriminante e, comunque, di
motivare per quale astruso motivo la mia richiesta di esporre il mio
simbolo a fianco del crocifisso cattolico -cioè la "pretesa" di
avere gli stessi diritti e la stessa dignità dei cattolici- dovesse
ritenersi infondata e pretestuosa;
3°) del tutto erronea è l'affermazione che i principi relativi
all'esimente della "libertà di coscienza", ritenuta sussistente
dalla Cassazione nel caso del prof. Montagnana, non siano
applicabili alla fattispecie del reato di "omissione di atti di
ufficio", in quanto tale norma penale non prevede l'esimente
speciale del "giustificato motivo". Innanzitutto l'art. 328 del
codice penale sancisce che la punibilità del reato è subordinata
alla circostanza che il rifiuto sia "indebito", e cioè che non
sussista un giustificato motivo di rifiuto: pertanto le due ipotesi
sono uguali. In secondo luogo -come vanamente esposto nella memoria
difensiva- la Cassazione penale ha applicato l'esimente del
"giustificato motivo" soltanto perché l'art. 108 D.P.R. 30.3.1957 n.
361 prevedeva espressamente questa scriminante: nel caso in cui essa
non fosse esistita, tuttavia, è la stessa Corte di Cassazione che ha
ventilato nella sentenza Montagnana, in modo esplicito, la necessità
di sollevare una vera e propria eccezione di incostituzionalità.
Così si esprime, infatti, la Corte al punto 9 della motivazione: "la
libertà di coscienza.... va tutelata nella massima estensione
compatibile con altri beni costituzionalmente rilevanti e di analogo
carattere fondante, come si ricava dalle declaratorie di
illegittimità costituzionale delle formule del giuramento...: ma,
nel caso, non si pongono problemi a livello costituzionale, giacché
il bilanciamento degli interessi è già assicurato nella previsione
della clausola penale del giustificato motivo". Il che, argomentando
a contrario, significa due cose:
A che l'esposizione del solo crocifisso lede i diritti inviolabili
(libertà di coscienza) dello scrutatore e, quindi, necessariamente
anche quelli dei votanti (si tratta, infatti, di diritti soggetti
assoluti inviolabili, che possono esser fatti valere anche dal
singolo erga omnes);
B che, se l'art. 108 del DPR n. 361/1957 non avesse contemplato la
clausola del "giustificato motivo", la Corte sarebbe stata
addirittura costretta a sollevare l'eccezione di incostituzionalità
della norma, in quanto lesiva dei diritti inviolabili dello
scrutatore (e quindi anche dei votanti).
E la riprova concreta di queste argomentazioni a contrario è
rappresentata proprio dalla giurisprudenza costituzionale che si è
interessata dei vari casi di "libertà di coscienza" e, in
particolare, del caso dei testi che si sono rifiutati di prestare il
giuramento a causa dei riferimenti alla Divinità contenuti nelle
formule prescritte dalla legge, così incappando nel reato di cui
all'art. 366 del codice penale che punisce il teste che rifiuta di
prestare il giuramento. In quei casi, infatti, la norma penale non
prevede alcuna esimente specifica per l'ipotesi di "rifiuto di
testimoniare per giustificati motivi" ma, nonostante questo, il
teste è stato poi assolto, dopo che la Corte Costituzionale ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme processuali
che imponevano di giurare in nome di Dio. Quindi è assolutamente
infondato l'assunto che l'esimente della "libertà di coscienza" può
essere applicata solo in presenza di norma penale che contempli la
clausola del "giustificato motivo".
4°) Singolarissime sono le statuizioni circa la "tardività"
dell'esercizio dell'esimente della "libertà di coscienza" e la "pretestuosità"
del mio rifiuto ad esercitare le mie funzioni, nonostante mi fosse
stata messa a disposizione un' "aula-ghetto" allestita senza
crocifisso.
Innanzitutto la Cassazione penale, nella sentenza n. 4273 del
1.3.2000 , ha evidenziato che l'obbligo dello Stato di rimuovere i
simboli riguarda tutte le aule, essendo addirittura irrilevante
l'occasionale assenza del crocifisso (e il Montagna, in effetti,
oppose un rifiutò pur in assenza del crocifisso): sicché la
"soluzione" dell'aula-ghetto è giuridicamente ininfluente e
inaccettabile.
In secondo luogo la circostanza che io abbia eventualmente tollerato
la lesione di miei diritti di rango costituzionale per un
determinato tempo o nell'occasione dell'episodio menzionato dal P.M.,
allorché tra l'altro ignoravo gli esatti termini della questione,
non vale a farmi "decadere" dai miei diritti soggettivi assoluti di
rango costituzionali, quali il diritto all'eguaglianza ed alla
libertà religiosa, trattandosi al contrario di diritti
imprescrittibili e non soggetti a decadenze (tra l'altro il diritto
di libertà religiosa implica la facoltà di mutare opinione e/o credo
quando e come si vuole).
L'affermazione che il dott. Tosti avrebbe dovuto accettare la
"soluzione" dell'aula "ghetto", appositamente "allestita" per lui, è
assolutamente inaccettabile e sconfina addirittura nella
"legalizzazione" del reato di discriminazione religiosa, sanzionato
penalmente e, comunque, vietato dalla convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo. Senza considerare l'assoluta
impraticabilità di questa "soluzione" nei giudizi collegiali. Né è
da sottovalutare la circostanza che, come magistrato, vengo sovente
applicato in altre sedi, anche al di fuori del distretto della Corte
di Appello, sicché il regime di apartheid che mi si vorrebbe imporre
sino al pensionamento è quanto di più assurdo, ridicolo e lesivo e
della mia dignità umana si possa concepire. E' un vero delirio che
certe cose vengano scritte dai giudici nelle sentenze.
La soluzione dell'"aula-ghetto" è infine estremamente
contraddittoria perché, se l'Amministrazione ha ritenuto che la
presenza dei crocifissi fosse legittima e obbligatoria alla luce di
una circolare fascista, tuttora vigente, al punto tale da non
consentirne la rimozione e da costringermi ad intraprendere un
giudizio amministrativo dinanzi al TAR, non si capisce perché poi la
stessa Amministrazione violi tale normativa addobbandi alcune aule
senza di essi e pretendendo, inoltre, che alcuni suoi dipendenti le
debbano utilizzare: la legge è obbligatoria per tutti e non è
consentito applicarla o disapplicarla a piacimento di chi, oltre
tutto, è istituzionalmente tenuto a farla osservare.
Camerino, 30 dicembre 2005.
Luigi Tosti
Via Bastioni orentali n. 38, 47900 RIMINI; tel. 054179323; cell.:
3384130312.
tosti.luigi@alice.it
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